Art. 9.
(Strutture di ricovero per equini).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in conformità ai principi fondamentali desumibili dalle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela degli animali e di promozione del loro benessere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dal decreto legislativo recante le norme previste dall'articolo 3, comma 1, lettera g), a determinare con proprie disposizioni i criteri per l'istituzione di strutture di ricovero destinate a ospitare i cavalli che non possono essere più mantenuti dai proprietari o dai detentori, anche in deroga a quanto previsto dal suddetto decreto legislativo.

 

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      2. Gli enti e le associazioni protezionistici possono gestire strutture di ricovero per cavalli, sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.